COME FUNZIONA
Categorie o Livelli Contrattuali
I collaboratori domestici vengono suddivisi in categorie o livelli a seconda delle mansioni che svolgono, dell’anzianità di servizio e delle loro qualifiche.
Ad ogni categoria corrisponde un diverso trattamento normativo, giuridico e retributivo.
Le categorie contrattuali, ovvero “livelli di inquadramento“ dei collaboratori domestici, previste dal CCNL, la cui sfera di applicazione viene estesa da dottrina e giurisprudenza in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia, sono quattro, ciascuna con due parametri retributivi (ovvero due diversi indici di retribuzione minima): semplice e super.
A ciascun livello di inquadramento dei collaboratori domestici corrisponde una diversa retribuzione minima, durata del periodo di prova e progressione automatica di carriera.
In particolare, i livelli si contraddistinguono in termini di:
LIVELLO A
I lavoratori non addetti all’assistenza di persone, senza esperienza professionale o con un’esperienza professionale non superiore ai 12 mesi (maturata anche presso datori di lavoro diversi), che svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
LIVELLO B
Lavoratori con esperienza superiore ai 12 mesi, che svolgono mansioni, sempre di natura esecutiva, implicanti specifiche capacità professionali.
LIVELLO C
Lavoratori che possiedono specifiche capacità professionali, che gli permettono di svolgere la propria attività godendo di totale autonomia e responsabilità.
LIVELLO D
Lavoratori provvisti di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, che svolgono con piena autonomia decisionale e responsabilità attività di gestione e di coordinamento.
* Per “persona autosufficiente” si intende una persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione
* La formazione del personale si intende conseguita quando la lavoratrice o il lavoratore sono in possesso di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
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